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Chi deve provare l’esistenza del modello organizzativo?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 25/07/2017
n. 36822

Affinché l’ente non sia chiamato a rispondere del reato commesso dai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, è necessaria la effettiva dimostrazione delle condizioni previste dagli artt. 5 e 6 del D. L.vo 231/2001 per l'esclusione di responsabilità. In particolare, quando si tratta di dimostrare, dinanzi all’accusa dell’esistenza dell’illecito, che prima della commissione del reato era stato adottato, ed efficacemente attuato, il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, la prova è rimessa all’ente. Se, però, esso non ha adottato alcun modello, l’unica possibilità che gli è riconosciuta, al fine di non rispondere del reato presupposto commesso da uno dei soggetti indicati sopra, è data dalla prova che chi ha agito lo ha fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza dell'i 1/1/2017 ha parzialmente accolto, limitatamente ad alcune somme giacenti su conti correnti, un'istanza di riesame, rigettata nel resto, avverso il provvedimento emesso il 22/11/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con il quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca ai sensi degli artt. 53 e 19 d.lgs. 231 \2001 fino a concorrenza dell'illecito profitto, pari a complessivamente ad euro 20.947.683,64, derivante da reato di truffa aggravata a danno di enti pubblici commesso nell'interesse ed a vantaggio della G. s.p.a. dai propri…
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