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Chi deve provare l’esistenza del modello organizzativo?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 25/07/2017
n. 36822

Affinché l’ente non sia chiamato a rispondere del reato commesso dai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, è necessaria la effettiva dimostrazione delle condizioni previste dagli artt. 5 e 6 del D. L.vo 231/2001 per l'esclusione di responsabilità. In particolare, quando si tratta di dimostrare, dinanzi all’accusa dell’esistenza dell’illecito, che prima della commissione del reato era stato adottato, ed efficacemente attuato, il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, la prova è rimessa all’ente. Se, però, esso non ha adottato alcun modello, l’unica possibilità che gli è riconosciuta, al fine di non rispondere del reato presupposto commesso da uno dei soggetti indicati sopra, è data dalla prova che chi ha agito lo ha fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

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