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Il socio risponde della gestione illecita?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 04/08/2017
n. 38842

Nell’ambito della gestione non autorizzata di rifiuti, il proprietario dell’area interessata dallo stoccaggio degli stessi, effettuata da altri soggetti, non è normalmente chiamato a risponderne. Tuttavia, egli ne diviene responsabile nel caso in cui compia, personalmente (eventualmente anche in forma concorsuale), atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti: solo in quel caso, allora, diviene titolare dell’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo. Di conseguenza, non è possibile affermare la sua responsabilità in virtù della mera qualità di proprietario dell’area, né tantomeno di quella di socio dell’impresa che ha realizzato la gestione illecita, tanto più che i poteri di gestione competono, di norma, al solo amministratore.

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