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Il deficit organizzativo potrebbe comportare la responsabilità dell'ente?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. V
Data: 19/05/2023
n. 21640

L’accertamento della responsabilità dell'ente deve passare attraverso la verifica della sussistenza di specifici nessi, di ordine naturalistico e normativo, che intercorrono tra la carenza organizzativa e il fatto- reato, sicché il reato presupposto deve essere messo in collegamento con la carenza di auto-organizzazione preventiva, che costituisce la vera e propria condotta stigmatizzabile dell'ente. Ed è evidente, quindi, che il giudice di merito dovrà dimostrare, al fine di giustificare l'affermazione di responsabilità dell'ente, di aver valutato il suo deficit di auto- organizzazione, vale a dire la carenza di quel complesso delle regole elaborate dall'ente per la prevenzione del rischio reato, che trovano la loro sede naturale nei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo", delineati, su un piano generale di contenuti, dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001

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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Massa il 14.6.2019, ha condannato Matteo Rossi alla pena di anni uno di reclusione e 7000 euro di multa in relazione ai reati di contraffazione di alcuni rotoli di nastri da bomboniere e da confezione, tra quelli contestati e sequestrati, riproducenti marchi figurativi dei brand di lusso "Gucci" e "Burberry ltd" (attraverso la ditta individuale tessile denominata "Mimma", di cui era titolare), e di commercializzazione sistematica di tali prodotti contraffatti (attraverso la "Mimma & co. s.r.l.", di cui era amministratore unico); sono…
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