Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 20 luglio 2016 il Tribunale di Bologna, previa concessione delle attenuanti generiche, ha condannato T. R., già legale rappresentante della s.r.l. N. I., alla pena di euro 4000 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2.Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione. 2.1. In particolare, col primo motivo la ricorrente ha osservato che la sentenza impugnata aveva tratto spunto per la condanna dal rilievo che l'imputata era stata legale rappresentante della società…
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Quando è scusabile l’ignoranza della legge penale?
Categoria: Responsabilità ambientaliAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/07/2018
n. 31831
L'errore sulla legge penale non può dirsi inevitabile quando l'agente svolge un’attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi, con diligenza, sulla normativa esistente. Mentre per il comune cittadino l’ignoranza della legge penale è scusabile ogni qualvolta egli abbia assolto, con ordinaria diligenza, al dovere di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività tale obbligo è particolarmente rigoroso. In tema di rifiuti, in particolare, chi opera nel settore è obbligato ad acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile: di conseguenza, qualora deduca la propria buona fede deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata. Infatti, l'ignoranza sulla normativa di settore e sull'illiceità della propria condotta può escludere la colpa solo se causata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione o ad un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, dai quali l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto.
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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 20 luglio 2016 il Tribunale di Bologna, previa concessione delle attenuanti generiche, ha condannato T. R., già legale rappresentante della s.r.l. N. I., alla pena di euro 4000 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2.Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione. 2.1. In particolare, col primo motivo la ricorrente ha osservato che la sentenza impugnata aveva tratto spunto per la condanna dal rilievo che l'imputata era stata legale rappresentante della società…
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