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Delega di funzioni e limiti alla responsabilità del delegato

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/07/2024
n. 30930

Non è sufficiente dedurre la presenza in azienda di un responsabile di impianto, né l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del “garante” se contestualmente non è provata l’esistenza di una delega di funzioni, fermo restando che la violazione delle prescrizioni in materia ambientale dovuta a deficit strutturali imputabili a scelte precise dell’imprenditore rende quest’ultimo direttamente responsabile della violazione, a prescindere dalla presenza o meno di un delegato. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il legale rappresentante di una società, condannato per il reato di cui all’art. 29 quattuordecies, comma 3, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006 per aver esercitato l’impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti in violazione delle prescrizioni dell’AIA rilasciata dalla Regione, lamentava che la propria condanna fosse fondata sulla mera, oggettiva posizione di legale rappresentante della società, senza tenere conto della presenza, in azienda, di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che avrebbe dovuto segnalare all’amministratore unico e/o agli enti preposti il cattivo funzionamento del biofiltro).

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