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Industrie “insalubri” e intervento del Sindaco

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Consiglio di Stato Sez. II
Data: 11/05/2020
n. 2964

Le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico in materia sanitaria), attribuiscono al Sindaco ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza . Inoltre, l’autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità.

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