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Industrie “insalubri” e intervento del Sindaco

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Consiglio di Stato Sez. II
Data: 11/05/2020
n. 2964

Le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico in materia sanitaria), attribuiscono al Sindaco ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza . Inoltre, l’autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità.

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Leggi la sentenza

Fatto   Il 14 novembre 2006 le società C. s.p.a. e Iniziative industriali s.r.l. richiedevano allo Sportello unico del Comune di Rovigo il permesso di costruire per uno stabilimento industriale per la macinazione, miscelazione, frantumazione di leganti idraulici e carbonato di calcio, in area di proprietà della C. sita in località Borsea ricadente in zona D5 del piano particolareggiato per attrezzature produttive e portuali “Interporto”.   Il 27 febbraio 2007 la Commissione edilizia si esprimeva favorevolmente ma richiedeva il parere dell’ARPAV sulle emissioni di polveri, l’autorizzazione della Provincia per le emissioni in atmosfera e il parere dell’ufficio ambiente del Comune.…
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