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Art. 318-bis: la polizia giudiziaria è obbligata ad impartire una prescrizione per l’estinzione del reato?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 22/08/2018
n. 38787

In tema di responsabilità ambientale, gli artt. 318-bis e seguenti del D.L.vo 152/2006 non contemplano l'ipotesi che la polizia giudiziaria impartisca obbligatoriamente una prescrizione per consentire alla parte l'estinzione del reato. In materia d'infortuni sul lavoro, il cui meccanismo è stato riprodotto nel citato decreto 152/2006, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non rende l’azione penale improcedibile: la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata.

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