Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 settembre 2016 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha condannato B. A. alla pena di duemila euro di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 256, c. 4, in relazione al c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006, perchè, nella qualità di amministratore unico della società M. srl, esercitava un'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzo senza osservare le prescrizioni imposte dall'atto dirigenziale della prov. di Brescia n. 3613 del 12/6/2014, che autorizzava la realizzazione e l'esercizio dell'attività e, nello…
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Ignoranza della legge penale: quando è scusabile?
Categoria: Responsabilità ambientaliAutorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 14/07/2017
n. 34522
L’operatore professionale di un determinato settore può invocare l’ignoranza scusabile della legge penale solo laddove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall’altro, di essersi a sua volta informato, ricorrendo ad esperti giuridici: trattasi di un dovere di informazione particolarmente rigoroso, che incombe su tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali, quindi, rispondono dell’illecito anche in virtù di una colpa lieve.
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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 settembre 2016 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha condannato B. A. alla pena di duemila euro di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 256, c. 4, in relazione al c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006, perchè, nella qualità di amministratore unico della società M. srl, esercitava un'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzo senza osservare le prescrizioni imposte dall'atto dirigenziale della prov. di Brescia n. 3613 del 12/6/2014, che autorizzava la realizzazione e l'esercizio dell'attività e, nello…
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