Top
La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Mancanza di prescrizione per estinzione delle contravvenzioni non è causa di improcedibilità dell’azione penale

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/01/2024
n. 685

L’omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del D.L.vo 152/2006, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale. L'obbligatorietà della speciale procedura in esame non può, del resto, essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06 ("... impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente ... "), poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

© Riproduzione riservata