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La buona fede può essere determinata da atti contrastanti della PA?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 12/09/2017
n. 41528

La buona fede del trasgressore presuppone un comportamento attivo da parte della Pubblica Amministrazione, in atto al momento in cui la condotta illecita è stata realizzata. Quando si svolge, ad esempio, l’attività di recupero di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, la buona fede potrebbe operare solo nel caso in cui al momento dello svolgimento dell’attività fosse riscontrabile l’esistenza di provvedimenti della PA aventi significato opposto rispetto a quanto contestato. Provvedimenti, cioè, contrastanti in modo tale da portare il destinatario a nutrire legittimi dubbi sulla illiceità di una condotta che risultava, contemporaneamente, consentita da un atto vigente e vietata da un altro provvedimento. Se, però, nel momento in cui la condotta è stata contestata si aveva un solo provvedimento, allora è escluso che potesse crearsi un legittimo dubbio, e quindi, non si può parlare di buona fede del trasgressore.

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