Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 19/06/2017, il Tribunale di Firenze dichiarava L. F. e P. G. responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256 comma 1 d.lgs 152/2006 per aver effettuato un deposito preliminare non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi in un appezzamento di terreno agricolo-così riqualificata l'originaria imputazione per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 208 e 256, comma 1, lett. a) d.lgs n. 152/2006 per aver gestito una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in un appezzannento di terreno agricolo sito nel Comune di Empoli - e li condannava alla…
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Da quali elementi discende la buona fede?
Categoria: Responsabilità ambientaliAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/07/2018
n. 34145
Lo svolgimento di un'attività in uno specifico campo comporta un dovere di informazione sulle norme che regolano tale attività, con la conseguenza che l'inosservanza di tale obbligo rende colpevole e non scusabile l'eventuale ignoranza della legge penale. La buona fede, quindi, non può essere determinata dalla semplice non conoscenza della legge, dipendendo invece un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della sua condotta.
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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 19/06/2017, il Tribunale di Firenze dichiarava L. F. e P. G. responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256 comma 1 d.lgs 152/2006 per aver effettuato un deposito preliminare non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi in un appezzamento di terreno agricolo-così riqualificata l'originaria imputazione per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 208 e 256, comma 1, lett. a) d.lgs n. 152/2006 per aver gestito una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in un appezzannento di terreno agricolo sito nel Comune di Empoli - e li condannava alla…
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