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Estinzione reato: l’omessa prescrizione da parte della polizia è causa di improcedibilità dell’azione penale?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. sez. III
Data: 25/11/2022
n. 44865

In tema di reati ambientali, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale. Gli artt. 318-ter e ss. D.L.vo n. 152 del 2006 non stabiliscono che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato, vuoi perché non vi è alcunché da regolarizzare, vuoi perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua, con la conseguenza che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale. La norma, espressamente, non afferma che la procedura ex artt. 318-ter e ss. D.L.vo n. 152 del 2006 configuri una condizione di procedibilità dell'azione penale.

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