Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 26 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 27 aprile) ha confermato quella di primo grado del Tribunale di Roma che - riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 1 lettera a), d.lgs. n. 231 del 2001, per avere l'autore del reato commesso il fatto nel prevalente interesse proprio e l'ente non ne ha ricevuto vantaggio – ha condannato la società sopra indicata alla sanzione pecuniaria di euro 10.815, in relazione all'illecito amministrativo dipendente dal delitto di corruzione commesso dal legale rappresentante e dall'amministratore di fatto…
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D.Lgs. 231/2001: il patteggiamento dei vertici basta a provare il reato presupposto
Categoria: Responsabilità ambientaliAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/06/2024
n. 24721
La sentenza di patteggiamento dell’imputato del reato presupposto è utilizzabile a fini probatori ex art. 238 bis cod. proc. pen. nel separato procedimento svolto nei confronti dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001: tale conclusione deriva dall’equiparazione espressa del patteggiamento alla sentenza di condanna contenuta nell’art. 445 cod. proc. pen., equiparazione che non è cambiata anche dopo la modifica apportata all’art. 445 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022 che ha ivi introdotto il comma 1 bis. La sentenza di patteggiamento integra un accertamento penale, seppur fondato sugli atti delle indagini preliminari, laddove l’imputato non ne contesti le risultanze. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna alla sanzione pecuniaria a carico di una società per il reato presupposto di corruzione commesso dai soggetti apicali della stessa: premesso che l’interesse e il vantaggio ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente costituiscono due profili alternativi, anche se la società non ha tratto un concreto vantaggio dal delitto presupposto, è incontestabile che il reato sia stato compiuto nel suo interesse, ossia al fine di avvantaggiarla nell’ottenimento dei pubblici appalti).
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Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 26 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 27 aprile) ha confermato quella di primo grado del Tribunale di Roma che - riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 1 lettera a), d.lgs. n. 231 del 2001, per avere l'autore del reato commesso il fatto nel prevalente interesse proprio e l'ente non ne ha ricevuto vantaggio – ha condannato la società sopra indicata alla sanzione pecuniaria di euro 10.815, in relazione all'illecito amministrativo dipendente dal delitto di corruzione commesso dal legale rappresentante e dall'amministratore di fatto…
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