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Procedura estintiva delle contravvenzioni e definizione di “danno ambientale”

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/02/2023
n. 5576

L’art. 318-bis del D.L.vo 152/2006, che pone una precisa linea di confine tra tale meccanismo estintivo rispetto alla fattispecie “premiale” prevista, dall’art. 452-decies cod. pen. (ravvedimento operoso), si applica alle sole contravvenzioni sanzionate dal D.L.vo 152/2006, a condizione che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Il danno (o il pericolo concreto e attuale di danno) ostativo alla estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale non si identifica, tuttavia, con il "danno ambientale" di cui all'art. 300 del D.L.vo 152/2006, potendo avere dimensioni e consistenza minori e riguardare, oltre le risorse naturali, anche quelle urbanistiche o paesaggistiche protette.

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