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Procedura di estinzione ex art. 318 bis e oblazione nelle contravvenzioni

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 08/06/2023
n. 24677

La procedura di estinzione del reato di cui agli artt. 318 bis e ss, non è affatto obbligatoria, e si è espressamente statuito che in tema di reati ambientali, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale. In tale contesto, emerge che l'imputato non ha alcun titolo per lamentare la mancata adozione della procedura, attesa la inesistenza di un obbligo specifico in capo agli accertatori di provvedervi, né, tanto meno, di informare i soggetti controllati della possibilità di farvi ricorso. Piuttosto, l’imputato avrebbe potuto, in assenza di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore, richiedere comunque l'ammissione all'oblazione di cui alla procedura in parola, in misura ridotta.

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