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Veicolo in sequestro giudiziale: è un rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Campania (SA) Sez. II
Data: 29/11/2021
n. 2590

La definizione di rifiuto fornita dall’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs.152/2006 si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre fare riferimento al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Se tale è la definizione di rifiuto, fornita dalla legislazione di settore, non può effettuarsi un’automatica ed acritica equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti in un’area.  

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FATTO La società ricorrente impugnava il provvedimento specificato in epigrafe, avverso cui articolava plurime censure di violazione di legge e d’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 3.08.2021, la Sezione accoglieva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, e compensava le spese di fase, con la seguente motivazione: “Premesso che, dalla prospettazione di parte ricorrente, non contestata dal Comune, non costituito in giudizio, s’evince la sottoposizione a sequestro dell’area, nella disponibilità della ricorrente nonché dei veicoli, ivi giacenti; Rilevato che l’art. 260, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p. recita: “3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche…
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