Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 14/07/2017, il Tribunale di Cagliari dichiarava S.S. responsabile del reato di cui all'art. 256 del d.gls n.152/2006 - perché, nella qualità di legale rappresentante della D.E., in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni, II/Z recuperava, trasportava e commercializzava kg 6.690 di rifiuti plastici non pericolosi, immettendoli all'interno del container xxx destinato alla Cina- e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 8.000,00 di ammenda. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.S., a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti…
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Sottoprodotto: quale valore ha l’eventualità del riutilizzo?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/09/2018
n. 39400
La presunzione legale della qualifica di rifiuto non è vinta da chi eccepisce la natura di sottoprodotto della sostanza: trattandosi di invocare una condizione per l'applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull'interessato l'onere di provare che tutti i requisiti, richiesti dall'articolo 184- bis del D.L.vo 152/2006 per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati, mentre al giudice compete la verifica se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere. Ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe, quindi, sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo (nella specie, il materiale plastico non poteva qualificarsi come sottoprodotto, difettando sia i requisiti di cui alla lett. a)- trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione - che quelli della lett. c)- del citato art 184-bis, non trattandosi di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile - pile-, con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali).
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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 14/07/2017, il Tribunale di Cagliari dichiarava S.S. responsabile del reato di cui all'art. 256 del d.gls n.152/2006 - perché, nella qualità di legale rappresentante della D.E., in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni, II/Z recuperava, trasportava e commercializzava kg 6.690 di rifiuti plastici non pericolosi, immettendoli all'interno del container xxx destinato alla Cina- e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 8.000,00 di ammenda. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.S., a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti…
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