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Sottoprodotto: quale valore ha l’eventualità del riutilizzo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/09/2018
n. 39400

La presunzione legale della qualifica di rifiuto non è vinta da chi eccepisce la natura di sottoprodotto della sostanza: trattandosi di invocare una condizione per l'applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull'interessato l'onere di provare che tutti i requisiti, richiesti dall'articolo 184- bis del D.L.vo 152/2006 per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati, mentre al giudice compete la verifica se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere. Ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe, quindi, sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo (nella specie, il materiale plastico non poteva qualificarsi come sottoprodotto, difettando sia i requisiti di cui alla lett. a)- trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione - che quelli della lett. c)- del citato art 184-bis, non trattandosi di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile - pile-, con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali).

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