RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28/10/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 18/12/2013, il Tribunale di Siena aveva affermato la responsabilità penale di C. P. per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs. 152\06, per il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da un'autovettura gravemente incidentata da rottamare, completa di motore, batteria, liquido refrigerante, liquido freni (acc. in Chianciano Terme 24/5/2011). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei…
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Quando l’auto fuori uso diventa rifiuto pericoloso?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 07/08/2017
n. 38949
In tema di gestione di rifiuti, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose. Quando si tratta di stabilire se un veicolo fuori uso sia da trattare come rifiuto pericoloso, è sufficiente valutare le effettive modalità di conservazione del veicolo e la presenza o meno dei mezzi necessari alle operazioni di rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose, che implicano la selezione dei singoli elementi da eliminare e lo smontaggio del mezzo. Si tratta, infatti, di operazioni complesse, che richiedono particolari attrezzature, una minima competenza tecnica ed il rispetto di specifiche norme di sicurezza. Perciò, quando dalla modalità di gestione risulti evidente che il veicolo non è stato sottoposto ad alcun preventivo trattamento volto ad eliminarne i liquidi e le componenti pericolose, è pacifico che esso li contenga ancora, sicché, senza necessità di ulteriori accertamenti, sarà da qualificare come rifiuto pericoloso.
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28/10/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 18/12/2013, il Tribunale di Siena aveva affermato la responsabilità penale di C. P. per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs. 152\06, per il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da un'autovettura gravemente incidentata da rottamare, completa di motore, batteria, liquido refrigerante, liquido freni (acc. in Chianciano Terme 24/5/2011). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei…
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