Top
La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Abbandono da parte dell’imprenditore fallito: il curatore fallimentare ne risponde?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TRGA Trento, Sez. Unica
Data: 24/11/2017
n. 309

Al curatore fallimentare non può essere imposto nessun ordine di ripristino per i rifiuti abbandonati prodotti dall’imprenditore fallito, non essendo il curatore chiamato a rispondere del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita. Il curatore, infatti, pur avendo “l’amministrazione del patrimonio fallimentare”, non può essere considerato un “detentore di rifiuti” ai sensi della direttiva 2008/98/CE e dell’art. 183, comma 1, lett. h), del D.L.vo. 152/2006: ai fini dell’applicazione della normativa europea e della normativa nazionale di recepimento, la produzione di rifiuti è innegabilmente connessa all’esercizio di un’attività imprenditoriale, attività che non viene proseguita dal curatore, che ha solamente il compito di liquidare i beni del fallito, per soddisfare i creditori ammessi al passivo.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

© Riproduzione riservata