Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 12/10/2015, depositata in data 11/11/2015, il tribunale di Cuneo dichiarava la M. ed il P. colpevoli del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006), per aver effettuato un'immissione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi in acque superficiali, commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione in data 15/08/2013, condannandoli, con il concorso di attenuanti generiche per la sola M., alla pena, rispettivamente, di 16.000,00 euro di ammenda il P. e di 12.000,00 euro di ammenda la…
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Delega al direttore tecnico: quando il legale rappresentante è comunque responsabile?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 22/06/2017
n. 31262
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la delega conferita dal legale rappresentante di una società per azioni al direttore tecnico (ma il principio è applicabile anche alla s.r.l., come nel caso di specie), in ordine a tutte le incombenze relative allo smaltimento dei rifiuti, non esonera il primo da responsabilità nel caso in cui l'impianto, deficitario nel garantire il rispetto della normativa sugli scarichi, preesistesse al conferimento della delega, ovvero nel caso in cui, verificatosi un inconveniente di esercizio, i fondi messi a disposizione del delegato fossero insufficienti ad ovviare al problema e questi ne avesse inutilmente riferito al delegante.
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Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 12/10/2015, depositata in data 11/11/2015, il tribunale di Cuneo dichiarava la M. ed il P. colpevoli del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006), per aver effettuato un'immissione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi in acque superficiali, commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione in data 15/08/2013, condannandoli, con il concorso di attenuanti generiche per la sola M., alla pena, rispettivamente, di 16.000,00 euro di ammenda il P. e di 12.000,00 euro di ammenda la…
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