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Deposito temporaneo: chi ha l’onere della prova?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/02/2025
n. 5521

In tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alle condizioni di liceità dell’attività incombe su chi ne invoca la sussistenza, venendo in rilievo l’applicazione di norme che derogano al normale regime autorizzatorio previsto in materia. Più in particolare, l’onere della prova della sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 185 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.

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