RIFIUTI – Attività organizzate per il traffico illecito
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 10/11/2005
n. 40827
Il termine “ingente” previsto dall’art. 53 bis del D.Lgs. 22/97 ha un chiaro significato semantico nel linguaggio comune e deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (le quali singolarmente considerate, potrebbero avere ad oggetto anche quantità modeste) e non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione dei rifiuti.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Attività organizzate per il traffico illecito
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Penale
Data: 10/11/2005
n. 40827
Il termine “ingente” previsto dall’art. 53 bis del D.Lgs. 22/97 ha un chiaro significato semantico nel linguaggio comune e deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (le quali singolarmente considerate, potrebbero avere ad oggetto anche quantità modeste) e non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione dei rifiuti.
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