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I materiali residui di lavorazione presenti nelle cave possono considerarsi rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Toscana (Sezione Seconda)
Data: 26/02/2024
n. 230

I materiali residui di lavorazione presenti nelle cave possono considerarsi rifiuti qualora posseggano le caratteristiche di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, pur individuando la legge regionale, nell’ambito dei materiali di cava per usi ornamentali, i cd. “derivati dei materiali da taglio” (definendoli come “materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonché materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantità).

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. La Società A. M. s.r.l. gestisce la cava denominata Valbona B (cava n. 94), sita nel comune di Carrara, in forza di una autorizzazione all’attività estrattiva ai sensi della LRT n. 35/2015, rilasciata con DD n. 74 del 01.06.2018, dopo che la stessa aveva ottenuto autorizzazione paesaggistica (n. 70 del 23.08.2017) e la VIA (DD n. 37 del 26.03.2018). L’autorizzazione reca nel dispositivo una serie di prescrizioni finalizzate alla limitazione dell’impatto ambientale, tra cui quella secondo cui “il residuo della lavorazione della pietra CER 010413 proveniente dal taglio a catena, essendo contaminato da grasso, è un…
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