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I materiali residui di lavorazione presenti nelle cave possono considerarsi rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Toscana (Sezione Seconda)
Data: 26/02/2024
n. 230

I materiali residui di lavorazione presenti nelle cave possono considerarsi rifiuti qualora posseggano le caratteristiche di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, pur individuando la legge regionale, nell’ambito dei materiali di cava per usi ornamentali, i cd. “derivati dei materiali da taglio” (definendoli come “materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonché materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantità).

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