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Gestione illecita: quali elementi possono escludere l’occasionalità dell’attività?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/01/2018
n. 4201

Affinché possa ritenersi integrato il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, occorre un’attività rientrante in quelle definite dagli artt. da 208 a 216 del medesimo decreto, che sia connessa alla necessità durevole e, quindi, non occasionale, di gestire rifiuti, e che sia effettuata, anche di fatto o in via secondaria, in assenza dei titoli abilitativi richiesti. Il carattere non occasionale può essere escluso sulla base di elementi che rivelino un’attività commerciale, che possono consistere o nella quantità ingente, che indica un minimo di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali, così come nell’eterogeneità dei rifiuti, nella loro provenienza o, ancora, nelle loro caratteristiche indicative di precedenti attività di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito (nella specie, dei rifiuti rinvenuti in un bagagliaio all’interno di un’auto, e dal luogo in cui l’auto è stata parcheggiata, ne è stata desunta la provenienza domestica).

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