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RIFIUTI – Materiali di cava

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 12/11/2007
n. 41584

I fanghi ed i limi derivanti dalla prima pulitura del materiale di cava non possono essere considerati rifiuti. L’esclusione contemplata dall’art. 185 del D.Lgs. 152/06 non può operare solo per la prima setacciatura del materiale estratto, in quanto non si vede la ragione per la quale la ‘prima pulitura’ del materiale estratto, necessaria per separare il materiale commerciale, debba avvenire esclusivamente mediante setacciatura o grigliatura e non possa avvenire, quando necessità tecniche lo richiedano o lo rendano opportuno, mediante lavaggio, il quale costituirebbe, a differenza della setacciatura o grigliatura, attività ontologicamente successiva alla estrazione vera e propria.

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