Quale gestione per i rifiuti prodotti dagli stabilimenti balneari?
Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Veneto Sez. III
Data: 08/03/2013
n. 369
Gli arenili degli stabilimenti balneari costituiscono aree scoperte ad uso privato idonee alla produzione di rifiuti in riferimento all’intero complesso, in quanto il rapporto di concessione demaniale ne determina l’uso privato, discriminandole dalle aree pubbliche di uso pubblico. La definizione di cui all’art. 184, c. 2, lett. d), del T.U.A., che riguarda invece le aree pubbliche e gli arenili liberi e di uso pubblico, è inapplicabile agli stabilimenti in concessione, con la conseguenza che tale norma non può fondatamente essere invocata per sostenere che la società, che nella specie gestisce gli stabilimenti, non possa essere qualificata come produttrice iniziale di rifiuti derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione.
© Riproduzione riservata
Quale gestione per i rifiuti prodotti dagli stabilimenti balneari?
Categoria: RifiutiAutorità: TAR Veneto Sez. III
Data: 08/03/2013
n. 369
Gli arenili degli stabilimenti balneari costituiscono aree scoperte ad uso privato idonee alla produzione di rifiuti in riferimento all’intero complesso, in quanto il rapporto di concessione demaniale ne determina l’uso privato, discriminandole dalle aree pubbliche di uso pubblico. La definizione di cui all’art. 184, c. 2, lett. d), del T.U.A., che riguarda invece le aree pubbliche e gli arenili liberi e di uso pubblico, è inapplicabile agli stabilimenti in concessione, con la conseguenza che tale norma non può fondatamente essere invocata per sostenere che la società, che nella specie gestisce gli stabilimenti, non possa essere qualificata come produttrice iniziale di rifiuti derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione.
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