Gestione illecita di rifiuti: quali responsabilità gravano sull’amministratore di una società?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/03/2017
n. 12161
L'amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256, d.lgs. 152/2006 (nella specie per aver effettuato operazioni di stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali vari di demolizione in zona soggetta a tutela paesaggistica ambientale in assenza del prodromico parere del Servizio beni paesaggistici regionale), anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione, pur se questi sia mero prestanome di altri soggetti che agiscano quali amministratori di fatto.
© Riproduzione riservata
Gestione illecita di rifiuti: quali responsabilità gravano sull’amministratore di una società?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/03/2017
n. 12161
L'amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256, d.lgs. 152/2006 (nella specie per aver effettuato operazioni di stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali vari di demolizione in zona soggetta a tutela paesaggistica ambientale in assenza del prodromico parere del Servizio beni paesaggistici regionale), anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione, pur se questi sia mero prestanome di altri soggetti che agiscano quali amministratori di fatto.
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