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Gestione non autorizzata: quando è esclusa l’occasionalità?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/08/2018
n. 39217

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, il pronome indefinito "chiunque" contenuto nella fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, del D.L.vo 152/2006, fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma, quindi anche al detentore, senza limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere una minima organizzazione che escluda la natura esclusivamente solitaria della condotta. Infatti, ai fini della configurabilità del reato previsto dal citato art. 256, il carattere non occasionale della condotta di gestione di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, e dalla provenienza da terzi del rifiuto (nella specie auto da demolire depurata da liquidi e impianto elettrico e incendiata).

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