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Gestione non autorizzata: quando è esclusa l’occasionalità?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/08/2018
n. 39217

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, il pronome indefinito "chiunque" contenuto nella fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, del D.L.vo 152/2006, fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma, quindi anche al detentore, senza limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere una minima organizzazione che escluda la natura esclusivamente solitaria della condotta. Infatti, ai fini della configurabilità del reato previsto dal citato art. 256, il carattere non occasionale della condotta di gestione di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, e dalla provenienza da terzi del rifiuto (nella specie auto da demolire depurata da liquidi e impianto elettrico e incendiata).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10 gennaio 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 21 gennaio 2015, riqualificato il fatto contestato nel reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, d. Igs. 152/2006 ha condannato A.P. alla pena di 4.000,00 di ammenda.   2.L'imputato ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, art. 256, comma 1, lettera A, d. Igs. 152/2006; mancanza,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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