RIFIUTI – Compilazione errata del formulario
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 11/10/2006
n. 21779
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n.689, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla P.A.. E ciò tanto più ove l'ignoranza interessi un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore (fattispecie relativa al trasporto di rifiuti senza la indicazione della loro quantità nell'apposito formulario di identificazione).
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Compilazione errata del formulario
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Civile
Data: 11/10/2006
n. 21779
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n.689, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla P.A.. E ciò tanto più ove l'ignoranza interessi un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore (fattispecie relativa al trasporto di rifiuti senza la indicazione della loro quantità nell'apposito formulario di identificazione).
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