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Chi è competente ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 05/11/2024
n. 8859

In via generale, il responsabile dell'ufficio comunale è competente ad adottare l’ordinanza recante l’ingiunzione alla rimozione dei rifiuti depositati al suolo, quando si tratta di esercitare gli ordinari poteri di controllo del territorio la cui titolarità resta in capo agli organi di gestione dell’Ente secondo il modello di riparto delle competenze delineato dal d.lgs. n. 267 del 2000. Il medesimo responsabile è, tuttavia, incompetente ad adottare la medesima ordinanza quando questa sia espressione, invece, dei poteri di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di adempimenti che eccedono l’ordinario controllo e vigilanza del territorio, in quanto strettamente espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dell’abbandono dei rifiuti, come tale rientrante nell'ambito di operatività della norma speciale e derogatoria al regime ordinario delle competenze dell'art. 192 del d.lgs n. 152 del 2006. Il comma 3 dell'art. 192 contempla tale competenza, e solo quest’ultima, in capo al Sindaco trattandosi di uno strumento di natura non ordinaria, di tipo non gestionale, ovvero non rientrante nei compiti fisiologici degli organi di gestione dell’ente, assimilabile piuttosto agli interventi extra ordinem.

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