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RIFIUTI – Oneri di bonifica ambientale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 13/10/2004
n. 39917

In materia di bonifica di siti contaminati, la portata economica della reintegrazione ambientale è generalmente proporzionata a quella dell’inquinamento: nel soggetto che inquina, infatti, si presuppone una capacità economica tale da consentirgli anche le spese di risanamento , sicché le norme in oggetto non operano alcuna discriminazione tra soggetti che posseggono e soggetti che non posseggono la capacità di affrontare le spese di bonifica ambientale, essendo del tutto ininfluente la circostanza che l’art. 6, lett. m), D. Lgs. 22/1997 non prende in considerazione la capacità economica dei condannato ad affrontare l'onere del trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di deposito.

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