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Omessa bonifica o abbandono di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/08/2024
n. 32117

Gli artt. 452-terdecies cod. pen e 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 mirano entrambi a sanzionare comportamenti omissivi tenuti in presenza di (e nonostante) un obbligo di recupero e di ripristino a fronte di comportamenti lesivi - o potenzialmente lesivi - del bene tutelato, quale l’integrità dell’ambiente. Tuttavia, mentre il delitto di omessa bonifica ex art. 452-terdecies cod. pen. richiede che la condotta - qualificabile o meno come abbandono - presenti una potenzialità inquinante, tale da imporre l’adozione delle procedure di cui agli artt. 239 ss., d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di bonifica, la contravvenzione di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 si riferisce al solo caso di abbandono di rifiuti (in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque) dal quale non derivi un evento potenzialmente inquinante. Quando un’ordinanza sindacale emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 impone il ripristino dello stato dei luoghi senza alcun riferimento alla bonifica, la mancata ottemperanza è sanzionata a norma dell’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 e non ai sensi dell’art. 452-terdecies cod. pen.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/1/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 1°/12/2022 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale G. D. C. era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 452-terdecies cod. pen. e condannato alla pena di tre anni di reclusione e 50mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla individuazione del soggetto responsabile. La Corte di appello non avrebbe compiuto una adeguata valutazione circa l'effettivo gestore del terreno, limitandosi ad una conoscenza…
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