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Omessa bonifica o abbandono di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/08/2024
n. 32117

Gli artt. 452-terdecies cod. pen e 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 mirano entrambi a sanzionare comportamenti omissivi tenuti in presenza di (e nonostante) un obbligo di recupero e di ripristino a fronte di comportamenti lesivi - o potenzialmente lesivi - del bene tutelato, quale l’integrità dell’ambiente. Tuttavia, mentre il delitto di omessa bonifica ex art. 452-terdecies cod. pen. richiede che la condotta - qualificabile o meno come abbandono - presenti una potenzialità inquinante, tale da imporre l’adozione delle procedure di cui agli artt. 239 ss., d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di bonifica, la contravvenzione di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 si riferisce al solo caso di abbandono di rifiuti (in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque) dal quale non derivi un evento potenzialmente inquinante. Quando un’ordinanza sindacale emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 impone il ripristino dello stato dei luoghi senza alcun riferimento alla bonifica, la mancata ottemperanza è sanzionata a norma dell’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 e non ai sensi dell’art. 452-terdecies cod. pen.

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