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Scarti di origine animale: sottoprodotti o rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/07/2024
n. 30064

Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Dunque, anche gli scarti di origine animale possono essere considerati sottoprodotti solamente se, come stabilito dall’art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n, 152 del 2006, soddisfano le condizioni di cui all’art. 184 bis, comma 1, del medesimo decreto.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4/10/2023, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 15/2/2022 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale C. E. G. era stato giudicato colpevole di numerosi reati in materia di rifiuti e condannato alla pena di 2 anni, 3 mesi di reclusione e 8.200,00 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di condanna senza considerare che tutti i testimoni avrebbero sostenuto che nessuna…
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