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Scarti di origine animale: sottoprodotti o rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/07/2024
n. 30064

Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Dunque, anche gli scarti di origine animale possono essere considerati sottoprodotti solamente se, come stabilito dall’art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n, 152 del 2006, soddisfano le condizioni di cui all’art. 184 bis, comma 1, del medesimo decreto.

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