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Spedizioni transfrontaliere: quale normativa si applica?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 17/10/2017
n. 47830

In materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l’art. 194 del D.L.vo 152/2006 rinvia alle regole che discendono dai regolamenti comunitari e dagli accordi bilaterali che regolano la materia, rinvio che si considera esteso anche ai regolamenti della Comunità o dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, ivi compreso il Regolamento 1013/2006 (del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti) ed in particolare l'art. 18 sulla tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, la struttura dei regolamenti Europei comporta il recepimento delle risposte che gli Stati non membri hanno fornito relativamente alla disciplina che intendono applicare per le varie tipologie di rifiuti, e ai periodici aggiornamenti di tali risposte. Con riferimento specifico alla Repubblica Popolare cinese, sono previsti una serie di requisiti documentali, tra i quali la licenza di registrazione per le imprese estere fornitrici dei rifiuti destinati all'importazione: il soggetto tenuto a munirsi di tale licenza non potrà che essere l’originatore dei rifiuti, in quanto responsabile dell’intera operazione della spedizione, che si completa soltanto con l'effettivo recupero del rifiuto.

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