RIFIUTI – Nozione di rifiuto
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. II
Data: 27/10/2009
n. 22672
Il disposto dell'art. 1, lett. a) della direttiva CEE n. 442 del 1975, recepito dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 22 del 1997, in base al quale costituiscono rifiuti le sostanze derivanti dalla lavorazione, riportate in apposito allegato, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo disfarsi, non può ritenersi in alcun modo modificato dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, conv. in legge n. 178 del 2002. Tale ultima norma, infatti, formalmente qualificata come d'interpretazione autentica, ha in realtà, come rilevato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 11 novembre 2004, in causa C-457, Niselli), contenuto dispositivo contrastante - e perciò da disapplicare, nel rispetto del criterio gerarchico delle fonti - con la direttiva sopra indicata, nella parte in cui sottrae dalla categoria dei rifiuti le sostanze che possono essere riutilizzate in un diverso ciclo produttivo e che, invece, secondo la direttiva medesima, debbono considerarsi rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata registrata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dal titolare di una ditta di lavorazione e commercializzazione di marmi, a cui era stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 52 d.lgs. n. 22 del 1997, per avere omesso di annotare nei relativi registri il carico e scarico di rifiuti, consistenti in fanghi e pezzame di marmi, disattendendo il motivo di ricorso, con cui si sosteneva che i presunti rifiuti erano frazioni merceologiche, suscettibili di poter essere riutilizzati senza preliminari trasformazioni).
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Nozione di rifiuto
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. II
Data: 27/10/2009
n. 22672
Il disposto dell'art. 1, lett. a) della direttiva CEE n. 442 del 1975, recepito dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 22 del 1997, in base al quale costituiscono rifiuti le sostanze derivanti dalla lavorazione, riportate in apposito allegato, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo disfarsi, non può ritenersi in alcun modo modificato dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, conv. in legge n. 178 del 2002. Tale ultima norma, infatti, formalmente qualificata come d'interpretazione autentica, ha in realtà, come rilevato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 11 novembre 2004, in causa C-457, Niselli), contenuto dispositivo contrastante - e perciò da disapplicare, nel rispetto del criterio gerarchico delle fonti - con la direttiva sopra indicata, nella parte in cui sottrae dalla categoria dei rifiuti le sostanze che possono essere riutilizzate in un diverso ciclo produttivo e che, invece, secondo la direttiva medesima, debbono considerarsi rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata registrata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dal titolare di una ditta di lavorazione e commercializzazione di marmi, a cui era stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 52 d.lgs. n. 22 del 1997, per avere omesso di annotare nei relativi registri il carico e scarico di rifiuti, consistenti in fanghi e pezzame di marmi, disattendendo il motivo di ricorso, con cui si sosteneva che i presunti rifiuti erano frazioni merceologiche, suscettibili di poter essere riutilizzati senza preliminari trasformazioni).
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