RIFIUTI – TARSU
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. V
Data: 11/11/2009
n. 23836
In tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32, lett. g) demandava alla competenza dei consigli comunali "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all'adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi dell'art. 7, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con consequenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della legge n. 142 del 1990 su cui risulti basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – TARSU
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. V
Data: 11/11/2009
n. 23836
In tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32, lett. g) demandava alla competenza dei consigli comunali "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all'adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi dell'art. 7, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con consequenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della legge n. 142 del 1990 su cui risulti basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato.
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