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La mera inosservanza delle prescrizioni è sufficiente ad integrare una gestione illecita?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 17/11/2017
n. 52608

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, sanzionata dall’art. 256, comma 4, del D.L.vo 152/2006, consegue alla mera violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti. Tale natura di reato formale e di pericolo fa sì che al fine della sua configurabilità non sono richiesti elementi ulteriori alla predetta violazione: non importa, cioè, che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, essendo questa valutazione già operata a monte dal legislatore, in nome di una più pregnante esigenza di tutela del bene giuridico “ambiente”.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza in data 13 aprile 2016, il Tribunale di Verona ha dichiarato l'imputato B.B. non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., in ordine al reato di cui all'art. 29- quattordecies comma 2 d.lgs n. 152 del 2006 perché, quale legale rappresentante della B. spa, violava le prescrizione dell'autorizzazione ambientale integrata non ottemperando al tempestivo aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti secondo quanto previsto dall'autorizzazione n. 5094/10, Fatto accertato il 13/04/2012. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e…
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