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Immobile pubblico degradato da risanare: quali responsabilità per il dirigente?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VI
Data: 12/09/2019
n. 37902

Risponde del reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328 del codice penale il dirigente pubblico che non provvede al risanamento dell’immobile di proprietà dell’ente pubblico che si trovi in condizioni di degrado igienico-sanitario determinato dall’accatastamento di materiali e rifiuti di vario genere. In particolare, non si ritiene necessario procedere alla verifica delle caratteristiche specifiche del liquame fuoriuscito, al fine di valutarne puntualmente la carica inquinante, in quanto la provenienza dello stesso da merci putrescenti costituisce di per sé una fonte di pericolo, tale da imporre urgenti interventi destinati a rimuoverlo, a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 16/5/2018 la Corte di appello di M. ha confermato quella del Tribunale di M. in data 19/1/2016, con cui S. V. e C. M., nelle rispettive qualità di Dirigente del Dipartimento Sanità e di Dirigente del Dipartimento Manutenzione immobili del Comune di M., sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 328 cod. pen. per non aver dato corso ad un intervento di risanamento dell'immobile di proprietà comunale denominato «ex Silos Granai», riconsegnato al Comune nel 2006 dopo l'utilizzo per attività di deposito e lavorazione granaglie, immobile venutosi a trovare in una condizione…
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