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Deposito temporaneo: dove può essere realizzato dal terzo affidatario?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/09/2022
n. 34397

Il deposito temporaneo, ex art. 183 del D.L.vo 152/2006, sebbene affidato ad un terzo soggetto autorizzato, deve avvenire sempre e solo all’interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi e non può assolutamente, al fine di rendersi esente dal regime autorizzatorio, essere realizzato da un terzo affidatario in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti oggetto del deposito medesimo sono prodotti.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO   1. Con sentenza del 17 luglio 2020 il Tribunale di Rimini ha condannato omissis alla pena di euro quattromila di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. nonché 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; nonché la s.r.l. omissis e la s.n.c. omissis alla sanzione amministrativa pari a 160 quote sociali nel minimo di euro 258 ciascuna per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 2 lett. b-1) d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.   2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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