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Deposito temporaneo: dove può essere realizzato dal terzo affidatario?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/09/2022
n. 34397

Il deposito temporaneo, ex art. 183 del D.L.vo 152/2006, sebbene affidato ad un terzo soggetto autorizzato, deve avvenire sempre e solo all’interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi e non può assolutamente, al fine di rendersi esente dal regime autorizzatorio, essere realizzato da un terzo affidatario in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti oggetto del deposito medesimo sono prodotti.

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