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Sottoprodotto: l’utilizzo ulteriore può essere eventuale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 05/07/2018
n. 30206

In tema di sottoprodotti, trattandosi di invocare una condizione per l'applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull'interessato l'onere di provare che tutti i requisiti, richiesti dall'articolo 184- bis D.L.vo 152/2006 per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati, mentre al giudice compete la verifica se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere. In particolare, occorre fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo.

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Ritenuto in fatto   1.Con ordinanza del 15/11/2017, il Tribunale di Firenze annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso il Tribunale di Firenze in data 18.1.2017, in relazione alla violazione degli artt. 256 e 259 d.lgs 152/2006, ed avente ad oggetto 753 tonnellate e 960 chilogrammi di scarti di pelli semi-conciate tipo Wet Blu, e ne ordinava la restituzione all'avente diritto.   2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma…
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