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RIFIUTI – Recupero di rifiuti speciali non pericolosi senza autorizzazione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 18/04/2005
n. 14285

I materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali non pericolosi, a norma dell'art. 2, comma 4, n. 3 D.P.R. 915/1982, sicché la destinazione di un area a centro di raccolta di tali rifiuti e lo scarico ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e di mezzi, integra il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva. Detti materiali possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo, previo preventivo “test di cessione” degli stessi, in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio all'ambiente. Il legale rappresentante di una società di capitale è responsabile del reato di cui all'art. 51, comma 2, Decreto Ronchi per avere effettuato il deposito incontrollato di rifiuti di demolizione, atteso che questi risponde, almeno per culpa in vigilando, delle operazioni di gestione dei rifiuti compiute dai dipendenti, salva la dimostrazione di una causa di esonero della responsabilità.

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