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Il sale della salagione delle carni costituisce sottoprodotto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 23/02/2015
n. 7899

Il sale residuato dalla salagione delle carni, riutilizzato per evitare la formazione del ghiaccio sulle strade, è da classificarsi come sottoprodotto ex art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto originato da un processo di produzione (volto ad assicurare la conservazione delle carni, il cui scopo primario non è, quindi, la produzione del sale stesso), ed il cui riutilizzo può avvenire senza alcun ulteriore trattamento e senza alcun apprezzabile nocumento né per la salute né per l’ambiente.

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