RIFIUTI – Rifiuti prodotti a bordo delle navi
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 14/09/2006
n. 19800
In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme per la tutela delle acque marine dall’inquinamento, l’ordinanza della Capitaneria di Porto che vincoli le navi in ingresso nel porto a tempi (nella specie di non oltre ventiquattro ore) di consegna dei rifiuti di bordo (anche non alimentari), non è in contrasto con le disposizioni della Convenzione internazionale di Londra del 2 novembre 1973 (Marpol 73/78) per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, ratificata in Italia con legge 29 settembre 1980, n. 662, sebbene tale Convenzione, nello stabilire (allegato V) le linee guida dei piani di smaltimento dei rifiuti da adottare dalle singole navi, non imponga limiti temporali vincolanti per lo scarico. Conseguentemente, in caso di inottemperanza alle disposizioni regolamentari temporali imposte dalla Capitaneria è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 1174 del codice della navigazione.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Rifiuti prodotti a bordo delle navi
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Civile
Data: 14/09/2006
n. 19800
In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme per la tutela delle acque marine dall’inquinamento, l’ordinanza della Capitaneria di Porto che vincoli le navi in ingresso nel porto a tempi (nella specie di non oltre ventiquattro ore) di consegna dei rifiuti di bordo (anche non alimentari), non è in contrasto con le disposizioni della Convenzione internazionale di Londra del 2 novembre 1973 (Marpol 73/78) per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, ratificata in Italia con legge 29 settembre 1980, n. 662, sebbene tale Convenzione, nello stabilire (allegato V) le linee guida dei piani di smaltimento dei rifiuti da adottare dalle singole navi, non imponga limiti temporali vincolanti per lo scarico. Conseguentemente, in caso di inottemperanza alle disposizioni regolamentari temporali imposte dalla Capitaneria è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 1174 del codice della navigazione.
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