Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 20 novembre 2014 il Tribunale di Taranto aveva condannato V.F., quale legale rappresentante della S.r.l. R., alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (capo A della rubrica), 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 (capo B della rubrica), 256, comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo C della rubrica), 260, comma 1, d.lgs. 152/2006 (capo E della rubrica), e 640, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen. (capo G della rubrica), disponendo la confisca dell'area in…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: serve un danno ambientale?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/01/2018
n. 791
In materia di gestione di rifiuti, affinché una condotta possa integrare il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 260, comma 1, del D.L.vo 152/2006, deve essere posta in essere al fine di conseguire un ingiusto profitto (anche in termini di riduzione indebita dei costi), mediante una pluralità di operazioni e l’allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, deve consistere in attività abusive di gestione (sia per l’assenza di autorizzazione, sia per la palese difformità da quanto autorizzato) quali cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, e deve avere ad oggetto un ingente quantitativo di tali rifiuti, dato desumibile anche elementi indiziari quali intercettazioni telefoniche, l'entità e le modalità di organizzazione dell'attività, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa. Si tratta di un reato di pericolo presunto, che si considera commesso già al sussistere di tali presupposti: non serve un effettivo danno ambientale, o la sua minaccia, sicché non assume rilievo il carattere pericoloso o non pericoloso dei rifiuti gestiti. L’accertamento dell’effettivo danno, o pericolo, è invece necessario affinché il giudice possa ordinare il ripristino ambientale (comma 4 del citato art. 260) e concedere, se del caso, la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno, o del pericolo, per l'ambiente (nella specie si trattava di inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione o da terre, come tali ritenuti non comportanti necessariamente percolazione o rilascio di sostanze pericolose sul terreno).
Leggi la sentenza
Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 20 novembre 2014 il Tribunale di Taranto aveva condannato V.F., quale legale rappresentante della S.r.l. R., alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (capo A della rubrica), 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 (capo B della rubrica), 256, comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo C della rubrica), 260, comma 1, d.lgs. 152/2006 (capo E della rubrica), e 640, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen. (capo G della rubrica), disponendo la confisca dell'area in…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata