RITENUTO CHE Il Comune di Ortona notificava a Omissis avviso di accertamento Tares, relativo all'anno 2013, contestando il mancato pagamento del tributo comunale annuale sui rifiuti e sui servizi ed irrogando nel contempo la relativa sanzione. La società contribuente impugnava tale avviso, dinanzi alla C.T.P. di Chieti, chiedendone l'annullamento per assenza di rifiuti, relativamente alla superficie oggetto di lavorazione del legno, in quanto i residui della predetta lavorazione (segatura, trucioli e tozzetti di legno), costituenti sottoprodotti, erano ceduti a terzi dietro pagamento di un corrispettivo. Si costituiva il Comune, eccependo l'intervenuta assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente…
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Tassa rifiuti e condizioni per l’esclusione: quali regole?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Civ. Sez. V Ord.
Data: 27/01/2022
n. 2373
Per ottenere l’esclusione dalla tassa sui rifiuti non è sufficiente per il contribuente dichiarare che i residui dell’attività svolta all’interno dei locali sono sottoprodotti e non rifiuti, dovendo lo stesso provare in concreto l’idoneità dei locali a produrre rifiuti urbani. Ciò in quanto l’applicabilità della TARES (ma identiche considerazioni valgono per l’attuale TARI) dipende dalla astratta idoneità dei locali a produrre tali rifiuti, idoneità che si presume sussistere quale conseguenza dell’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso. Di conseguenza, il contribuente non può superare tale presunzione solo provando la produzione di sottoprodotti nel locale, ad esempio tramite l’esibizione di fatture dimostranti l’utilizzo degli “scarti della lavorazione del legno facendone commercio, con la vendita a terzi”, bensì fornendo “la prova positiva della inidoneità alla produzione di rifiuti solidi urbani”.
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RITENUTO CHE Il Comune di Ortona notificava a Omissis avviso di accertamento Tares, relativo all'anno 2013, contestando il mancato pagamento del tributo comunale annuale sui rifiuti e sui servizi ed irrogando nel contempo la relativa sanzione. La società contribuente impugnava tale avviso, dinanzi alla C.T.P. di Chieti, chiedendone l'annullamento per assenza di rifiuti, relativamente alla superficie oggetto di lavorazione del legno, in quanto i residui della predetta lavorazione (segatura, trucioli e tozzetti di legno), costituenti sottoprodotti, erano ceduti a terzi dietro pagamento di un corrispettivo. Si costituiva il Comune, eccependo l'intervenuta assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente…
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