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Raccolta di materiale ferroso: si applica la deroga per le attività ambulanti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/08/2018
n. 38670

In materia di rifiuti, quando l'attività di raccolta di materiale ferroso sia stata compiuta prima della modifica intervenuta ad opera dell'art. 30 della legge n. 221 del 2015 (che aveva aggiunto il comma 1-bis all'art. 188 del D.L.vo 152/2006), è il giudice a dover accertare l'esistenza e la validità del titolo abilitante al commercio e la riconducibilità del rifiuto raccolto o trasportato all'attività autorizzata. Diversamente, se il fatto è posto in essere successivamente a tale modifica, la verifica, sempre limitatamente ai rifiuti di rame e ai metalli ferrosi e non ferrosi, non è più necessaria, data l'inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 266, comma 5, del medesimo decreto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante.

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