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Abbandono di rifiuti da parte di terzi: il proprietario dell’area è responsabile?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 27/06/2024
n. 5694

L'abbandono di rifiuti da parte di terzi in luogo pubblico non esonera dalla responsabilità il proprietario (rectius il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva. Dunque, la condotta illecita del terzo non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (caratterizzata dalla trascuratezza e dall’ incuria) e l’evento stesso, per cui, l'art. 192 d.lgs. 152/2006, in caso di depositi di rifiuti discendenti da fatti illeciti di soggetti ignoti, impone all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti.

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