FATTO 1. Con ricorso collettivo di primo grado i signori -OMISSIS-, comproprietari di un cascinale (Cascina della Ca’) nel Comune di -OMISSIS-, chiedevano l’annullamento dell’ordinanza con cui erano stati loro intimati la rimozione e lo smaltimento dei suddetti rifiuti. Gli originari ricorrenti deducevano l’illegittimità dell’atto impugnato sul rilievo per cui l’abbandono di rifiuti sarebbe imputabile esclusivamente ad alcuni soggetti di etnia rom, che, dall’anno 2010 in poi, avevano invaso la loro proprietà e all’inerzia delle autorità pubbliche. 2. Il T.a.r. Milano, con la sentenza n. -OMISSIS-, annullava l’ordinanza di rimozione per difetto di motivazione, indicando, sul piano dell’effetto conformativo, la…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Abbandono di rifiuti da parte di terzi: il proprietario dell’area è responsabile?
Categoria: RifiutiAutorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 27/06/2024
n. 5694
L'abbandono di rifiuti da parte di terzi in luogo pubblico non esonera dalla responsabilità il proprietario (rectius il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva. Dunque, la condotta illecita del terzo non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (caratterizzata dalla trascuratezza e dall’ incuria) e l’evento stesso, per cui, l'art. 192 d.lgs. 152/2006, in caso di depositi di rifiuti discendenti da fatti illeciti di soggetti ignoti, impone all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti.
Leggi la sentenza
FATTO 1. Con ricorso collettivo di primo grado i signori -OMISSIS-, comproprietari di un cascinale (Cascina della Ca’) nel Comune di -OMISSIS-, chiedevano l’annullamento dell’ordinanza con cui erano stati loro intimati la rimozione e lo smaltimento dei suddetti rifiuti. Gli originari ricorrenti deducevano l’illegittimità dell’atto impugnato sul rilievo per cui l’abbandono di rifiuti sarebbe imputabile esclusivamente ad alcuni soggetti di etnia rom, che, dall’anno 2010 in poi, avevano invaso la loro proprietà e all’inerzia delle autorità pubbliche. 2. Il T.a.r. Milano, con la sentenza n. -OMISSIS-, annullava l’ordinanza di rimozione per difetto di motivazione, indicando, sul piano dell’effetto conformativo, la…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata