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Abbandono di rifiuti: quale ruolo assume la curatela fallimentare?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lombardia
Data: 19/11/2018
n. 1092

In tema di rifiuti, la curatela fallimentare non è responsabile della produzione dei rifiuti, e non subentra nella responsabilità dell’impresa fallita, tuttavia, la disciplina comunitaria (art. 3 par. 1.6 della direttiva  2008/98/CE, nonché i successivi art. 14 e 15) impone l’obbligo di rimozione e smaltimento non solo al produttore dei rifiuti ma anche al detentore attuale, inteso come la persona fisica o giuridica nel possesso degli stessi, salvo regresso nei confronti del produttore. La custodia dei beni del fallimento rende la curatela detentore dei rifiuti che si trovano all’interno dei suddetti beni, sollevando da tale condizione l’impresa fallita.

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