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L’incremento della portata degli inceneritori contrasta con la gerarchia dei rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lazio
Data: 24/04/2018
n. 4574

L’incremento della portata della termovalorizzazione e incenerimento e la definizione dei relativi impianti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, di cui al D.P.C.M 10 agosto 2016, possono porsi in violazione degli articoli 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE, soprattutto perché analogo riconoscimento non è stato esteso dal legislatore interno agli altri impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla medesima Direttiva, da intendersi eventualmente come direttamente applicabile e vincolante (nella specie il Tar ha deciso di rimettere la questione pregiudiziale circa la conformità alla normativa europea del D.P.C.M. 10 agosto 2016 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea).

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1. L’oggetto della controversia, l’illustrazione dei fatti pertinenti e dei motivi di ricorso.   1.1 Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, le Associazioni in epigrafe chiedevano l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm), pure in epigrafe indicato. In sintesi, le parti ricorrenti evidenziavano che il Governo della Repubblica Italiana aveva adottato il decreto-legge 12.9.2014, n. 133 (c.d. “decreto sblocca-Italia”), convertito con legge 11.11.2014, n. 164, il cui art. 35 aveva introdotto “Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per…
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