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Luogo del deposito temporaneo e rifiuti da manutenzione alle infrastrutture

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/10/2019
n. 43422

Con riferimento al luogo di realizzazione del deposito, costituisce regola generale quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1.Il tribunale di Roma in data 11/05/2018 condannava V. A. alla pena di euro 3000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/2006 per avere stoccato senza autorizzazione, quale amministratore unico della società "C. s.r.l.", su cassoni scarrabili posizionati in un cortile, rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di ristrutturazione edilizia. 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso V. A., mediante il suo difensore, prospettando un solo motivo di impugnazione. 3.Eccepisce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per…
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